Spedizioni Internazionali

Via del campo, 2/A

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

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dal Lunedì al Venerdì

Condizioni generali di contratto

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

  1. Condizioni generali regolanti l’esecuzione del mandato di spedizione. Applicabilità.

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati alla Società, anche se non siano stati preceduti da una offerta, salvo quanto previsto all’art.15 che segue.

Salvo diverso esplicito accordo, sarà applicabile l’ultimo testo delle Condizioni Generali della Società, divulgato sul sito internet www.emilcargo.com e in caso di traduzione in lingue diverse del seguente documento, il testo italiano sarà considerato come decisivo e prevalente, rispetto a qualsiasi altra traduzione. Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali.

Esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate per iscritto.

  1. Assunzione degli  incarichi.

La Società assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti dalla Società per conto del proprio Mandante ed in forza del mandato ricevuto.

  1. Obbligazioni e responsabilità della Società.

3.1. La Società si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza del buon spedizioniere ai sensi degli artt. 1737 – 1740 del Codice Civile. .

3.2. La Società ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del Mandante.

3.3.  La  Società non assume alcuna responsabilità per l’interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Mandante che non siano state confermate per iscritto.

3.4. Nel caso non venga fornita la voce doganale esatta, la Società o i suoi incaricati o preposti, potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il Mandante dichiara di e si impegna a manlevare e tenere indenne la Società, i suoi incaricati e preposti, da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente.

3.5. La Società ha facoltà di sostituire altri a se nell’esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 cod. civ.

3.6. Il Mandante riconosce espressamente che il ruolo assunto dalla Società nell’organizzazione di ciascun trasporto disciplinato dalle presenti condizioni generali è quello dello spedizioniere puro e che, pertanto, l’eventuale responsabilità della Società in relazione alle suddette operazioni di trasporto si intende limitata alle obbligazioni proprie di tale ruolo, così come disciplinate ai sensi degli artt. 1737 e 1740 c.c., con espressa esclusione dell’applicabilità nei confronti della Società delle disposizioni di legge in materia di responsabilità vettoriale. La Società non può essere tenuta in alcun modo a rispondere dell’operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato. La Società è esclusivamente responsabile per colpa commessa nella loro scelta ovvero nella trasmissione delle istruzioni ai medesimi E’ espressamente esclusa la responsabilità patrimoniale della Società per ogni conseguenza che dovesse derivare dal ritardato o mancato ritiro delle merci a destino: il Mandante si impegna, pertanto, a tenere la Società integralmente indenne e manlevata da qualsivoglia richiesta di pagamento che, a tale titolo, dovesse essere formulata nei confronti della Società.  È espressamente esclusa la responsabilità della Società per qualsivoglia tipologia di danni indiretti e/o consequenziali. In caso di verificazione di qualsivoglia evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate e/o ritardo nella consegna, le parti concordano che la Società dovrà cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Mandante, al fine di conferire a quest’ultimo la legittimazione attiva a promuovere direttamente ogni più opportuna azione nei confronti dei soggetti responsabili dell’evento dannoso e/o del ritardo.

3.7. La Società non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti indicati al punto che precede e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa ovvero se gli stessi siano o meno certificati.

3.8. La Società non è obbligata a controllare né a richiamare l’attenzione del Mandante sull’esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.

3.9. La Società non è tenuta a verificare l’esistenza, integrità ed adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate.

3.10. La Società non garantisce termini di resa ovvero determinati ordini di precedenza nell’esecuzione della spedizione anche se detti termini e/o ordini di precedenza sono menzionati nei documenti di spedizione, né l’accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci, come pure di quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto.

La Società avrà facoltà di modificare i termini di resa, indicati dalla Mandante, ove incompatibili con il rispetto, da parte del vettore, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. 3.11. La Società non è tenuta a fare la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM) né a dichiarare il valore della merce al vettore (vuoi ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 lett. a) Conv. Bruxelles, 423 e 952 cod. nav. vuoi ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale), a meno che ciò non le venga espressamente richiesto per iscritto dal Mandante.

3.12. La Società non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione a meno che il Mandante non lo richieda espressamente e per iscritto, e la Società accetti il relativo incarico.

3.13. Nell’ipotesi in cui il Mandante lo richieda con le modalità su indicate, la Società stipulerà l’assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del Mandante dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari. Ove l’assicurazione venisse accesa dal mittente o dal destinatario, il Mandante si impegna a far sì che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti della Società.

  1. Validità dei prezzi e delle condizioni

I prezzi e le condizioni offerte dallo spedizioniere sono validi solo se accettati dal Mandante per l’esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo spedizioniere nell’interesse del proprio Mandante, nonché nel costo della mano d’opera o nel corso dei cambi.

Lo spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello spedizioniere stesso.

  1. Ispezione della merce.

La Società ha la facoltà e non l’obbligo, di ispezionare le merci affidatele in qualsiasi momento.

  1. Merci pericolose.

La Società non prenderà in consegna per la spedizione merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, merci classificate come tali da normative nazionali, comunitarie od internazionali, merci soggette a restrizioni da parte della IATA o della ICAO oppure merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione, salvo preventivo accordo scritto, nel quale ad ogni modo il Mandante, manleverà la Società da ogni forma di responsabilità. Qualora tali merci vengano affidate alla Società, senza l’accordo di cui sopra, la Società avrà il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche di procedere alla loro distruzione ed il Mandante sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che possano derivarne.

  1. Obbligazioni e responsabilità del Mandante.

7.1. Il Mandante deve specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento, da parte della Società, agli obblighi su di essa gravanti ai sensi del D.lgs. n. 286 del 21/11/2005.

7.2. Il Mandante deve consegnare alla Società merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali. In particolare il Mandante è tenuto a contrassegnare la merce con etichette che consentano l’agevole ed inequivocabile individuazione della natura e caratteristiche della merce.

7.3. Il  Mandante sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza od imprecisione delle indicazioni che precedono come pure della mancanza, insufficienza od inadeguatezza dell’imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

7.4. Il  Mandante è tenuto a far pervenire alla Società, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni oscure e/o inattuabili, la Società opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del Mandante.

II Mandante è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad anticipare alla Società i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la Società ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del Mandante. Nel caso in cui la Società anticipi i fondi necessari ovvero le somme richieste non le pervengano tempestivamente, a quest’ultima saranno dovute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi ed agli interessi nella misura stabilita dal D.lgs. n. 231 del 9/10/2002, anche le eventuali perdite sui cambi.

  1. Deposito

L’eventuale deposito della merce affidata alla Società per la spedizione viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati).

8.1. Se la Società deposita la merce in un deposito di terzi nei rapporti tra la stessa ed il Mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi inclusi eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la Società ed il terzo depositario.

8.2. Qualora la Società depositi la merce presso i propri magazzini resta inteso che la stessa non sarà tenuta ad adottare speciali precauzioni per la sorveglianza dei magazzini medesimi.

8.3. La Società può concedere in uso esclusivo locali di deposito separati, da adibirsi allo stoccaggio di una determinata merce. Il corrispettivo per la concessione dei locali suddetti è convenuto di volta in volta in relazione alla durata della concessione stessa.

8.4. Nel caso in cui merci vengano affidate dal Mandante alla Società perchè vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a gg.60) fermo restando quanto sopra stabilito, resta inteso che la Società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata all’indirizzo del Mandante. II recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o cose. In entrambi i casi, resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da quest’ultima sostenute fino al giorno dell’uscita della merce dai propri magazzini.

8.5. Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Società oppure, ove nulla osti, da personale del Mandante sempre con l’assistenza ed alla presenza di un rappresentante della Società.

8.6. La Società qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Mandante a ciò non provveda, la Società avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa, senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

8.7.  La responsabilità della Società, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti.

8.8. Il Mandante è responsabile dei danni arrecati alla Società da parte di persone da esso incaricate e dai suoi dipendenti. Chiunque si trovi negli spazi della Società o nel luogo dove queste esegue proprie operazioni dovrà attenersi ed agire in stretta conformità con le norme vigenti di sicurezza emanate dalle autorità competenti o dalla Società, per garantire l’ordine e la sicurezza.

8.9 La Società non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per il deposito a meno che il Mandante non lo richieda espressamente per iscritto e la Società accetti il relativo incarico.

8.10 Nell’ipotesi in cui il Mandante lo richieda con le modalità su indicate, la Società stipulerà l’assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del Mandante dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari. Ove l’assicurazione venisse accesa dal mittente o dal destinatario, il mittente si impegna a far si che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti della Società.

  1. Rinuncia al mandato

In deroga a quanto previsto dall’art. 1727 cod. civ., la Società avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. Alla Società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

  1. Termini di pagamento

Le fatture della Società saranno emesse a completamento di ogni singola spedizione e/o servizio. Il pagamento dovrà  intendersi con rimessa diretta a 30 giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi (eccetto gli anticipi per conto del Mandante), e i diritti e dazi che dovranno essere saldati a presentazione della relativa fattura o di documentazione equivalente. Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della Società dal Mandante, accompagnata delle relative eccezioni.

Qualora, per qualsiasi causa, non dipendente dalla Società non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, la Società applicherà agli importi scaduti il tasso d’interesse risultante dal D.lgs n. 231 del 9/10/2002.

  1. Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione

Gli avvenimenti che non siano causati dalla Società e/o dagli incaricati o preposti di questa ultima, ma che impediscano in tutto od in parte alla stessa di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni, o moti popolari, incendi, scioperi e serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti dalle Convenzioni Internazionali) esonereranno la Società per il periodo della loro durata da responsabilità con riguardo agli incarichi pregiudicati da detti eventi. In tali casi, la Società avrà facoltà di recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito ed analogo diritto spetterà al Mandante. In caso di recesso, resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da quest’ultima sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di trasporto, magazzinaggio noleggio, giacenza, sosta, assicurazione e/o consegna) anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore.

  1. Privilegio e diritto di ritenzione.

La Società ha nei confronti del Mandante per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o meno, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidatele. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal Mandante).

  1. Limitazione di responsabilità
  2. Limitazione di responsabilità
    La responsabilità della Società nei confronti del Mandante a qualunque titolo (sia esso contrattuale o extracontrattuale) non potrà eccedere l’importo pattuito come corrispettivo per l’esecuzione del mandato con riferimento al quale ha avuto luogo l’inadempimento.
  3. Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana ed in particolare gli artt. 1737 – 1740 del Codice Civile.

  1. Condizioni generali di trasporto

Applicabilità. Nelle sole ipotesi in cui venga espressamente concordato per iscritto tra le parti che la Società assuma l’impegno di effettuare il trasporto della merce, in tutto o in parte, con mezzi propri od altrui, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, si applicheranno le seguenti condizioni generali di trasporto.

  1. Forma convenzionale

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato per iscritto.

  1. Responsabilità della Società per perdita o avaria alle merci trasportate.

La responsabilità della Società sarà disciplinata come segue.

  1. Trasporto terrestre: limite di responsabilità

Ove il trasporto debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale od extracontrattuale, per perdite od avarie alle merci trasportate sarà convenzionalmente limitata alla somma di Euro 1 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Per i trasporti internazionali, tale risarcimento non potrà eccedere l’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni.

  1. Trasporto aereo.

Trasporto internazionale. Limite di responsabilità.

Nell’ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 1999. La responsabilità della Società – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà pertanto eccedere la somma di DSP 19 per ogni Kg. di merce perduta, avariata o giunta in ritardo.

Trasporto nazionale. Limite di responsabilità.

Ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, e comunque nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Montreal, la responsabilità della Società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione e non potrà comunque eccedere la somma di DSP 19 per ogni Kg. di merce perduta avariata o giunta in ritardo.

  1. Trasporto marittimo.

Trasporto nazionale. Limite di responsabilità.

Ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. II risarcimento dovuto, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, dalla Società per perdite od avarie alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di Euro 103,29 per ciascun collo.

Trasporto internazionale. Limite di responsabilità.

Nell’ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del  1924. La responsabilità della Società – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unita perduta o danneggiata ovvero 2 Dsp. per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

  1. Trasporto ferroviario.

Trasporto Nazionale. Limite di responsabilità.

Ove il trasporto ferroviario debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle previsioni del codice civile.

Trasporto Internazionale. Limite di responsabilità.

Nell’ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna (COTIF) così come modificata dal Protocollo di Vilnius del 1999. La responsabilità della Società – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma 17 DSP per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

  1. Trasporto multimodale o misto.

Nell’ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle disposizione del codice civile.

  1. Decadenza

Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Mandante intendesse proporre nei confronti della Società in ordine all’adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza della Società a mezzo di lettera raccomandata R.R. entro il termine di 15 giorni dalla data dell’evento, ovvero da quella diversa data in cui la parte reclamante dimostri di esserne giunta a conoscenza.

Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se esso non fosse ancora prescritto.

  1. Non Rinunzia

Il mancato esercizio, come pure la rinunzia da parte della Società a far valere uno qualsiasi dei diritti a questa spettanti sulla base delle presenti condizioni generali, non osteranno all’esercizio successivo di tali diritti o di altri diritti da parte della Società, per la stessa o per una successiva o minacciata violazione.

  1. Giurisdizione e competenza.

Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Bologna