40012 Calderara di Reno (BO) - Italy
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Nei contratti internazionali di compravendita di beni la clausola contrattuale destinata a disciplinare i termini di consegna della merce fa generalmente riferimento ad uno degli Incoterm -International Commercial Terms – codificati dalla CCI.
Se correttamente utilizzati, gli Incoterms, consentono di incorporare nel contratto la norma uniforme codificata dalla CCI per ognuno di essi. Nell’utilizzare gli Incoterms occorre tuttavia avere ben chiaro che essi disciplinano soltanto alcuni aspetti della compravendita e più precisamente:
• il luogo di consegna:
• il momento del passaggio del rischio;
• le modalità di consegna e la ripartizione dei costi di trasporto e di assicurazione. Per quest’ultimo aspetto è bene ricordare che solo due Incoterms, CIF e CIP, impongono ad una delle parti l’onere di assicurare le merci in transito, mentre in tutti gli altri casi sono le parti a dover decidere se intendono assicurare il trasporto, e, in caso positivo, chi di loro debba pagare le spese della assicurazione);
• la parte che deve pagare gli eventuali dazi doganali ed ottenere licenze di esportazione / importazione;
• la parte che deve provvedere alle pratiche di sdoganamento e di importazione.
È importantissimo tenere presente che, a differenza di quel che a volte si pensa, gli Incoterms non disciplinano il momento in cui si trasferisce la proprietà della merce.
Qualora il contratto nulla dica in proposito occorre dunque rifarsi a quanto previsto dai singoli ordinamenti giuridici che fanno coincidere il trasferimento della proprietà.
In realtà, quando si redige un contratto internazionale di compravendita, è sempre opportuno specificare quando la proprietà dei beni compravenduti si trasferisca dal venditore al compratore, e la soluzione ideale per il venditore è quella di far coincidere consegna, trasferimento di proprietà e incasso del corrispettivo.
SAPPIAMO CHE COSA NON SONO GLI INCOTERMS 2020?
Mentre tutti gli operatori sanno a cosa servono, esiste una certa confusione riguardo a cosa invece non fanno e non possono fare gli Incoterms.
Sotto cerchiamo di fare un po’ di chiarezza tramite un breve elenco.
Non rappresentano un contratto di vendita, bensì ne sono parte.
Non riguardano le seguenti materie:
• le specifiche della merce oggetto della vendita;
• il tempo, luogo, mezzo o moneta di pagamento del prezzo pattuito;
• cosa fare in caso di non adempimento del contratto di vendita;
• le conseguenze di ritardi o altri inadempimenti degli obblighi contrattuali;
• gli effetti di eventuali sanzioni (restrizioni, embarghi), cause di forza maggiore o avversità
• l’imposizione di tariffe e/o imposte.
• il metodo, luogo o legge in caso di dispute o di controversie;
• il trasferimento della proprietà della merce venduta.
Come sempre il nostro staff è a disposizione per approfondire i temi qui messi in evidenza e per chiarire qualsiasi tipo di dubbio.
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